In merito all’obbligo di Green Pass nell’ambito lavorativo privato, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 indica che i datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” – relative all’obbligo “di possedere e di esibire” la certificazione verde COVID-19 – “anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi”.
Normativa, green pass e campo di applicazione
Il Green Pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.
Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.
Sono quindi compresi:
- lavoratori dipendenti
- studi professionali
- lavoratori autonomi
- soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter).
Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.
Compiti e responsabilità per la verifica del green pass
Le istruzioni operative indicano che la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro, anche nel tramite di suoi incaricati. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.
Le disposizioni presenti nel documento “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La presente procedura è predisposta in applicazione alle disposizioni vigenti ed indica “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.
Ecco quali sono i compiti e le responsabilità in merito alla procedura:
- Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
- Controllo: SPP – QSA – MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
- Approvazione: DL (Datore di Lavoro)
- Coinvolgimento: RLS, MC
- Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)
Istruzioni operative per le modalità operative di controllo
Le indicazioni operative sono le seguenti:
1.DL o IC, a campione e al momento dell’ingresso, richiede al dipendente il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)
2. DL o IC provvede alla lettura del QR Code, attraverso l’APP “VerificaC19”
3. L’APP mostrerà le seguenti informazioni:
- validità della certificazione verde (Green Pass);
- nome cognome e data di nascita dell’intestatario.
4. Per verificare l’identità del dipendente, DL o IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati.
[Si segnala che DL o IC non ha la potestà di richiedere il documento d’identità al dipendente che l’ha esibito, per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):
- venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
- il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass;
- nel caso in cui DL o IC conosca il nome del dipendente, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce.]
5. DL o IC consente l’accesso ai luoghi di lavoro al dipendente che, seppur sprovvisto di Certificazione Verde, è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 – conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
6. DL o IC non consente l’accesso al dipendente qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato, o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);
7. DL o IC non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;
8. IC comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde;
9. IC non deve effettuare:
- fotografie
- copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
Inoltre:
- IC al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
- IC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL;
- IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.
Inoltre, DL/IC non deve chiedere ai dipendenti:
- sono/non sono vaccinati;
- se possono vaccinarsi e/o perché no;
- se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;
- motivazioni legate alla propria scelta.
L’unica informazione che il DL o IC deve richiedere e gestire “è se il dipendente è dotato al momento di green pass o meno”.
L’obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee.
Qui, il documento integrale del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127.
[Fonte: Puntosicuro.it]