Il Testo Unico per la Sicurezza disciplina la prevenzione incendi sui luoghi di lavoro.

L’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 affronta la tematica della prevenzione incendi e stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure, per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

È in fase di definizione un apposito decreto, di prossima emanazione, nel quale sono definiti i criteri diretti atti ad individuare:

  • misure per evitare l’insorgere di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • misure precauzionali di esercizio;
  • metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  • criteri per la gestione delle emergenze;
  • le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

La valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio costituisce una parte specifica del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008.

Deve essere effettuata secondo criteri consolidati e riconosciuti, in maniera coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008. La mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi, o anche della sola parte relativa agli aspetti di sicurezza antincendio, espone il datore di lavoro a precise responsabilità e alle conseguenti sanzioni penali.

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, che comprendono: la prevenzione dei rischi, l’informazione e la formazione dei lavoratori, le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La valutazione del rischio di incendio deve tenere in considerazione:

  1. tipo di attività;
  2. materiali immagazzinati ed impiegati;
  3. attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
  4. caratteristiche costruttive del luogo di lavoro, compresi i materiali di rivestimento;
  5. dimensioni e l’articolazione del luogo di lavoro;
  6. numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone esterne, e la loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza;
  7. persone che possono essere esposte a particolari rischi, in relazione alle limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie.

All’esito della valutazione dei rischi di incendio ed una volta predisposto il documento di valutazione del rischio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

  • ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
  • realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall’art. 63 del decreto legislativo 81/08, in funzione dell’affollamento e tenendo conto anche delle altre misure di protezione passiva e attiva previste, per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;
  • definire le misure per una rapida segnalazione dell’incendio, al fine di garantire l’attivazione delle procedure di intervento mediante idonei sistemi di allarme;
  • assicurare la presenza di misure e attrezzature per l’estinzione di un incendio, che dovranno essere mantenute in piena efficienza;
  • fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

Le tre categorie di rischio

La SCIA, ovvero il documento necessario per iniziare un’attività, prevede tre differenti classificazioni di rischio secondo il principio della proporzionalità.

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi devono per forza ricadere all’interno di una di queste categorie, definite in base al settore in cui opera l’impresa, alle sue dimensioni, ai materiali di uso quotidiano e speciali e così via.

Le tre categorie corrispondono ad altrettanti profili di rischio basso, medio ed elevato:

  • Categoria A: le attività a basso rischio ovvero quelle contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. È sufficiente presentare una SCIA commerciale a cui va allegato il progetto e l’asseverazione, con la firma di un tecnico abilitato, attestante la conformità alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
  • Categoria B: attività a rischio incendio medio, caratterizzate da media complessità e sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica. In questo caso è necessario chiedere il parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco presentando il progetto. Al recepimento del parere positivo si può presentare la SCIA antincendio con le modalità già descritte e dare inizio all’attività.
  • Categoria C: attività ad elevato rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale. Come per la categoria B deve essere richiesto il parere preventivo di conformità del progetto alle norme antincendio. L’iter della SCIA antincendio è lo stesso delle categorie A e B con la differenza che, dopo aver conseguito la ricevuta di presentazione della domanda, il controllo sarà sistematico e non a campione.

Manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio

L’attività di controllo e manutenzione ha lo scopo di rilevare e rimuovere qualunque causa, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento dei presidi antincendio.

Tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di emergenza, per l’estinzione degli incendi e per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio devono essere mantenute in efficienza e sottoposte a controlli periodici, manutenzione e sorveglianza da parte di personale competente e qualificato, anche mediante idonee liste di controllo.

Gli interventi di manutenzione e i controlli sui sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, sono effettuati e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o delle istruzioni fornite dal fabbricante, dall’installatore ovvero da entrambi.

Gestione dell’emergenza in caso di incendio

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Deve predisporre anche il piano di emergenza antincendio, che è obbligatorio nei seguenti casi:

  1. luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
  2. luoghi di lavoro aperti al pubblico, caratterizzati da un affollamento superiore a 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  3. luoghi di lavoro che rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, individuate dall’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Nel piano di emergenza devono essere indicati i nominativi delle persone incaricate di sovrintendere all’attuazione delle procedure previste e i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.

Per i luoghi di lavoro esclusi dall’obbligo di redazione del piano di emergenza in caso di incendio, dovranno comunque essere adottate, a cura del datore di lavoro, le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi).

Cos’é il piano di emergenza?

Il piano di emergenza in caso di incendio deve sviluppare, in particolare, le seguenti procedure:

  • le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  • le procedure per l’evacuazione dei lavoratori e dalle altre persone presenti;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • le specifiche misure per assistere le persone disabili e con esigenze particolari.

Inoltre deve includere:

– doveri del personale di servizio, incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio (addetti al centralino telefonico, i capi reparto, gli addetti alla manutenzione, il personale di sorveglianza);

– obblighi del personale a cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;

– provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;

– specifiche misure da porre in atto nei confronti lavoratori esposti a rischi particolari (persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone disabili e bambini);

– misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

– procedure per la chiamata dei vigili del fuoco e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento di soccorso.

Il piano di emergenza è predisposto dal datore di lavoro ed è sviluppato in funzione di alcuni importanti fattori: le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo, il sistema di rivelazione e di allarme incendio, il numero delle persone presenti, i lavoratori esposti a rischi particolari, il numero di addetti all’attuazione del piano e all’assistenza per l’evacuazione ed il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza in caso di incendio deve essere completato da una planimetria.

In presenza di attività facenti capo a titolari diversi e, soprattutto, in presenza di interferenze fra varie attività a diversa ragione sociale, il piano di emergenza deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.

Nei luoghi di lavoro devono essere effettuate, almeno una volta all’anno, le esercitazioni antincendio, fatta salva una diversa periodicità indicata dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, affinché i lavoratori mettano in pratica le procedure di esodo e di primo intervento in caso di incendio. Tali procedure devono coinvolgere eventualmente anche le persone presenti normalmente durante l’esercizio dell’attività (utenti o personale delle ditte di manutenzione).

 

Safety Target offre anche servizi per la manutenzione periodica e svolge interventi tecnici su impianti per la sicurezza sul luogo del lavoro.

Consulta il nostro Calendario per iscriverti ad un corso già in programma!