Dopo i primi chiarimenti sul Dm 1 settembre 2021 (manutenzione impianti) i Vigili del Fuoco hanno diramato primi chiarimenti anche per quanto riguarda il Dm 2 settembre 2021 [Decreto con i Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.]
Le nuove indicazioni sono riportate nella circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021.
Il decreto si compone dell’articolato e di cinque allegati così suddivisi:
- Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
- Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
- Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
- Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio
- Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
I chiarimenti, qui di seguito trattati, riguardano:
- il piano di emergenza (art. 2)
- l’informazione e la formazione dei lavoratori (art. 3)
- la designazione, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio (artt. 4 e 5)
- i requisiti dei docenti (art. 6).
Piano di emergenza
L’articolo 2 del Dm 2 settembre regola l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, specificando l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:
a) luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori;
b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Il decreto deve contenere, nel piano di emergenza, i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro.
Informazione e formazione lavoratori:
L’articolo 3 del decreto e l’allegato I danno indicazioni sull’informazione e sulla formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro. Tale adempimento è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della “gestione della sicurezza antincendio in esercizio” e distinto dalla formazione degli addetti antincendio.
Designazione e formazione addetti:
In conformità a quanto previsto espressamente dal D. Lgs 81/2008, il decreto indica che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti quinquennali, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III.
Al fine di stabilire il livello di formazione degli addetti è mantenuta sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, così come l’individuazione attraverso un elenco dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.
Le principali novità riguardano l’introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.
Inoltre, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici, quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando la durata in ore e i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (FOR) o di aggiornamento (AGG).
La formazione degli addetti antincendio, diversamente da quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento differente in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione incendi, per i lavoratori con specifiche mansioni nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio, ad integrazione dei contenuti della formazione specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.
Per le attività riportate nell’allegato IV, ovvero i luoghi di lavoro dove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano, al termine della frequenza dei corsi sopra citati, l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Requisiti dei docenti:
Il decreto introduce i requisiti che i docenti dei corsi antincendio devono possedere, oltre alle indicazioni relative ai corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti.
In particolare, occorre distinguere in:
- Docenti della parte teorica e della parte pratica
Devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V” (Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio) al decreto;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
- Docenti della sola parte teorica
Devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V”;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento”.
Si indica che alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra poco meno di un anno, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
- Docenti della sola parte pratica
Devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
Si indica poi che i docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto dal già citato allegato V. Ed esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, “la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Si evidenzia che i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica. Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V.
Anche per i docenti è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.
Considerate le consistenti novità e la rilevanza della materia, la Direzione centrale per la prevenzione e al sicurezza tecnica sta predisponendo i nuovi programmi didattici, sia in riferimento alla formazione degli addetti che alla formazione dei docenti, e le indicazioni operative per l’organizzazione dei corsi di formazione e degli esami per addetti e per docenti, che saranno comunicati con successiva disposizione.