Come già segnalato, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, ha portato a sensibili cambiamenti nell’articolato del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL) anche in materia di formazione alla sicurezza.
In particolare, ha:
– introdotto l’obbligo formativo per il datore di lavoro;
– modificato la formazione del preposto;
– previsto un futuro Accordo Stato-Regioni per accorpare, rivisitare e modificare gli attuali accordi in materia.
Con la nuova Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro vengono fornite le prime indicazioni, “condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti”.
Obblighi formativi del datore di lavoro
La circolare ricorda che una prima novità riguarda l’individuazione del datore di lavoro, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, “il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza dovrà trovare “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”
Sarà quindi l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione, ma anche i contenuti minimi della stessa; pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Obblighi formativi di dirigenti e preposti
Per quanto concerne poi gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, già l’art. 37 prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che i dirigenti e i preposti ricevono – a cura del datore di lavoro- un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Tuttavia, oggi si richiede, nei confronti dei dirigenti e dei preposti, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo, demandando nuovamente alla Conferenza.
Per la figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Obblighi di addestramento
Un’altra novità riguarda invece gli obblighi di addestramento: deve avvenire da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Si è voluto pertanto specificare che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.
Consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Questi contenuti obbligatori della attività di addestramento trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un apposito registro informatizzato che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento (cioè dal 21 dicembre 2021).
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della ‘prova pratica’ e/o della ‘esercitazione applicata’ richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
Scarica la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.