Secondo il D. Lgs 81/08, tra le figure della sicurezza sul lavoro, quella del Preposto ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).
Quindi il Testo Unico mette in risalto il ruolo di preposto, sottolineandone l’importanza e la centralità nella gestione della sicurezza in azienda e nella funzione di vigilanza nei confronti dei lavoratori.
Quali sono gli obblighi e le responsabilità del preposto?
Il preposto ha obblighi e responsabilità minori del datore di lavoro e del dirigente, non dovendo occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive.
L’art. 19 “Obblighi del preposto” dispone che questi soggetti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano:
• sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
• frequentare appositi corsi di formazione.
Le modifiche del decreto fiscale
Il DL Fiscale, convertito in legge 215/2021, integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.
Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».
Art.19, nuova lettera a)
«a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»
Le modifiche introdotte dal DL 146/2021 si inseriscono in questa cornice e vanno a tracciare in maniera più precisa i contorni del ruolo di preposto andando modificare in maniera sostanziale l’art. 19 del D. Lgs 81/08 (Obblighi del preposto).
Il comma 1, lett. a) così riscritto prevede che il preposto debba, “in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Viene inoltre inserita la lettera f-bis) che recita “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
La norma interviene anche nella fase di individuazione dei preposti rimarcandone il ruolo fondamentale nell’attività organizzativa e di vigilanza, sia in azienda sia nello svolgimento di lavori in appalto. Le modifiche vanno a toccare in primis l’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) che ora, al punto b-bis), prevede espressamente la necessità di individuare i preposti, obbligo ripreso poi dalla nuova formulazione dell’art. 26 che richiede ora ai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge questo ruolo nelle lavorazioni in appalto.
La segnalazione delle non conformità
Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate».
Inoltre, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto.
Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS.
«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».
Viene, in sostanza, codificato in modo esplicito l’obbligo giuridico del preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate violazioni della normativa di sicurezza.
Da sottolineare che la violazione di questa disposizione, in caso di infortunio, può certamente portare alla imputazione del preposto non solo per la violazione della norma prevenzionistica, ma anche per lesioni colpose o omicidio colposo.
Formazione Preposto: cosa cambia
Il DL Fiscale modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su
- durata;
- contenuti minimi;
- modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Qual è la formazione per i preposti?
I preposti devono ricevere, a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
La durata minima e i contenuti ottimali sono stati suggeriti nella seduta del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012.
L’aggiornamento periodico del preposto e le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Richiedi un preventivo o maggiori informazioni sui corsi in aula organizzati da Safety Target o su corsi personalizzati.