I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

L’utilizzo di dispositivi specifici è previsto a seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa, che in alcune circostanze può essere anche obbligatorio per legge.

Infatti, l’obbligo dei DPI riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione.

DPI: cosa sono?

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs 475/92.

L’art.74 fornisce questa definizione:

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Tra i requisiti dei DPI è previsto che debbano rispettare le seguenti disposizioni:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire;
  • non costituire un rischio maggiore per il lavoratore che se ne serve;
  • devono essere adattati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
  • occorre che siano adeguati alle caratteristiche del sistema lavorativo;
  • fondamentale la funzionalità ed ergonomia alla salute dei lavoratori;
  • qualora i rischi siano molteplici e siano richiesti più DPI, devono essere compatibili tra loro;
  • essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
  • naturalmente, devono essere conformi e regolari secondo le normative in vigore.

DPI: quali categorie?

I DPI vengono classificati in tre categorie, a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.

Prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore.

Seconda categoria: qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo.

È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.

Terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte.

Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).

In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:

  • per protezione respiratoria (filtranti);
  • isolanti;
  • per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);
  • contro le aggressioni chimiche;
  • per prevenire le cadute dall’alto;
  • come protezione dal rischio elettrico.

Attività lavorative sottoposte all’utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota.

In generale, i DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione per:

  • arti superiori
  • arti inferiori
  • occhi e viso
  • udito
  • capo
  • vie respiratorie
  • corpo e pelle
  • cadute dall’alto
  • la visibilità.

In base a tale suddivisione i DPI utilizzati dagli operatori sanitari sono spesso classificati come appartenenti alla terza categoria. Purtroppo, i rischi derivanti da esposizione non protetta possano provocare gravi lesioni o la morte.

 

DPI: quali obblighi del datore di lavoro?

Il datore di lavoro è soggetto a una serie di obblighi per l’utilizzo dei DPI, stabiliti dall’art.77 del D.Lgs. 81/08.

In sostanza, egli deve:

  • occuparsi della scelta dei DPI da utilizzare, sulla base della valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale, delle eventuali variazioni negli elementi di valutazione;
  • individuare la relativa norma tecnica UNI-EN;
  • definire le condizioni in cui debba essere utilizzato un DPI. In particolare, l’uso, l’entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le prestazioni del DPI e le caratteristiche del posto di lavoro di ogni lavoratore;
  • occuparsi di fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti;
  • assicurare l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, occupandosi di manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie;
  • destinare ogni Dispositivo di Protezione Individuale ad uso personale;
  • fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • informare i lavoratori, in via preliminare, di quali sono i rischi dai quali vengono protetti grazie ai DPI;
  • assicurare un’adeguata formazione sul corretto utilizzo dei DPI.

L’addestramento, indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, deve essere documentato e verificato.

 

DPI: quali obblighi del lavoratore?

Anche il lavoratore è soggetto ad alcuni obblighi:

  • sottoporsi al programma di informazione e addestramento;
  • utilizzare i DPI conformemente a quanto appreso;
  • avere cura dei DPI messi a disposizione del datore di lavoro;
  • segnalare eventuali difetti o inconvenienti;
  • al termine dell’utilizzo, seguire le procedure aziendali per la loro riconsegna.

DPI: quali Sanzioni?

Non rispettare gli obblighi relativi ai DPI porta a sanzioni specifiche che variano in base all’entità della mancanza e a chi la commette.

 

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