L’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro è stato introdotto dal  decreto 127/2021 ed è in vigore  dal 15 ottobre 2021.

Approvato in Senato, sarà convertito in legge senza ulteriori modifiche, entro il 20 novembre 2021 alla Camera.

Diventa dunque definitivo il testo di riferimento per gli obblighi di Certificazione Verde Covid-19 sui luoghi di lavoro fino a fine emergenza pandemica (al momento coincidente con la fine dell’anno).

Vediamo di seguito le principali novità per aziende e lavoratori previste dai correttivi apportati al decreto.

Controllo Green Pass

La modifica dell’articolo 3 (comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5), prevede che, al fine di semplificare le verifiche, i lavoratori pubblici e privati possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro una copia della Certificazione Verde COVID-19, così da godere di un esonero dal controllo quotidiano fino allo scadere della sua validità.

Si tratta di una misura che sembra porsi in contrasto con le direttive del Garante Privacy, per quanto sia già stato ammesso il preventivo preavviso sul possesso o meno del Green Pass nei casi in cui sia necessario garantire la continuità lavorativa.

Scadenza Green Pass

Dopo l’articolo 3, è stato inserito l’articolo 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa) in base al quale, per i dipendenti pubblici e privati, la scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste e, nei casi previsti, la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione  prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli  durante la giornata.

Somministrazione

All’articolo 3 (comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4), viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice.

Per cui, per i lavoratori in somministrazione la verifica resta in capo all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni di legge. In pratica, ad effettuare il controllo è soltanto l’azienda che impiega temporaneamente il lavoratore, mentre a fornirgli tutta l’informativa del caso è invece l’agenzia di somministrazione.

Formazione

All’articolo 3 (comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2), viene meglio esplicitato l’ambito applicativo della formazione, aggiungendo anche la fattispecie dei formatori presenti in qualità di discenti. Quindi, per i lavoratori del settore privato, l’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi in cui viene svolta l’attività di formazione, viene previsto anche nel caso in cui la formazione venga fruita e non esercitata.

Contratti di sostituzione

La modifica all’articolo 3 (comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7), riguarda le aziende fino a 15 dipendenti che dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per mancanza di Green Pass sospendono un lavoratore attivando un contratto di sostituzione.

La durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta potrebbe essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovato più volte, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 (data di scadenza della norma  sul green pass, che corrisponde al termine dello stato di emergenza.

Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari

Per i lavoratori assunti a termine per sostituzione Covid, non trova applicazione la contribuzione addizionale Naspi, né l’aumento del contributo nel caso dei rinnovi.